Molti clienti ci chiedono informazioni se il proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro come trasportato abbia diritto ad essere risarcito.
La domanda che spesso ci viene rivolta è questa “Cambia qualche cosa rispetto a quella di un “normale” terzo trasportato?” oppure “La responsabilità di chi conduceva il mezzo può ricadere su di lui(il proprietario trasportato)?”
La risposta è molto semplice ASSOLUTAMENTE NO.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12901/21 depositata il 13 maggio 2021, ha ribadito un principio fondamentale seguendo quanto stabilito dalle recenti direttive dell’Unione Europea “quando il proprietario è trasportato nel suo veicolo e riporta lesioni o, peggio ancora, perde la vita, la sua qualità di vittima prevale su quella di assicurato e l’illecito commesso dal conducente non può estendersi su di lui attraverso un decurtamento se non l’azzeramento del risarcimento che gli è automaticamente dovuto come passeggero.”
Il caso in esame risulta molto interessante per la problematica da noi evidenziata cosi come di seguito riportato “Le figlie di una donna deceduta a causa di un terribile incidente stradale occorso nel 2020 avevano citato in causa la compagnia di assicurazione, Generali, e la ditta proprietaria del veicolo di controparte (maggiore) responsabile del sinistro chiedendo il risarcimento del danno, sia iure proprio che iure successionis, nella misura rispettivamente di 301.392,45 e Euro 286.392,45 euro. Lo scontro era avvenuto tra la Mercedes 250 di proprietà della madre, ma al momento del fatto condotta da un’altra persona, e tra l’autocarro Renault di proprietà della società chiamata in giudizio, il cui conducente era a sua volta deceduto nello schianto.”
Il Tribunale accertava un concorso di colpa del guidatore dell’auto nella misura del 25% accogliendo parzialmente la domanda, condannando Generali Italia s.p.a. e l’azienda proprietaria del furgone, al netto degli acconti già versati e della detrazione del 25%, al liquidare alle due figlie della vittima rispettivamente 113.506,84 e 110.194,34 euro, oltre rivalutazione ed interessi.
Le due eredi della vittima appellavano la sentenza avanti la Corte d’Appello di Lecce, che però rigettava le richieste e confermava quanto disposto dal tribunale di primo grado.
Le stesse quindi proponevano ricorso presso la Corte di Cassazione chiedendo la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 e 2059 cod. civ e degli artt. 4 e 18 legge n. 990 del 1969, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Le due ricorrenti ribadivano come fosse opponibile ai congiunti il concorso di colpa della vittima per la condotta illecita di questa, ma non quando, come nel caso in esame , al proprietario del mezzo non venga contestato alcun comportamento illecito essendo stato semplice trasportato .
Per la Suprema Corte il motivo è assolutamente fondato.
“In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile: pertanto, il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l’applicazione, in detta ipotesi, dell’art. 1227 c.c.. Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è pertanto, chiaramente, quello specifico del proprietario trasportato e non quello del conducente del veicolo “.
Pertanto la sentenza emessa dal Tribunale e della Corte d’Appello non essendosi uniformata all’indirizzo ed ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione veniva cassata.