RESPONSABILITA’ NELLO SCONTRO TRA SCIATORI
Lo scontro maldestro tra sciatori è l’avvenimento più frequente di incidente sulla neve e, qualora sia riconducibile alla negligenza ed imperizia di uno dei soggetti coinvolti, chi ne è vittima potrà attivarsi al fine di tutelare giuridicamente i propri diritti ed ottenere il risarcimento del danno per le lesioni eventualmente subite, a causa dell’incidente sciistico.
La legge n.363 del 2003 ha introdotto, come per gli incidenti stradali (art.2054 c.c.), una presunzione di concorso di colpa, in caso di scontro tra sciatori, fino ad ovviamente prova contraria.
In caso di sinistro quindi, entrambi gli sciatori saranno considerati responsabili dello scontro in egual misura fino a quando non dimostreranno il contrario.
In caso di concorso di colpa ognuno degli atleti coinvolti dovrà corrispondere un risarcimento pari alla metà del danno subito dalla controparte .
Ricostruire la dinamica di un incidente sciistico non è semplicissimo, soprattutto in assenza di testimoni quando nessuna delle controparti è intenzionata ad assumersi la responsabilità del sinistro.
E’ importante sapere che qualora il responsabile fosse coperto da polizza assicurativa verso terzi, sarà quest’ultima a pagare i danni causati dal proprio assicurato e a risarcire il danneggiato. Diversamente, sarà il responsabile dell’incidente ad adempiere all’obbligo di risarcimento dei danni per incidente sciistico.
INCIDENTE PER RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DELL’ IMPIANTO
I danni riportati in caso di incidente sciistico, conseguente una cattiva manutenzione della pista, sono determinati del gestore dell’impianto per cui hai il dovere di garantire al danneggiato il giusto risarcimento.
Il contratto skipass è appunto un contratto vero e proprio, è ovviamente atipico ma viene stipulato tutte le volte in cui l’utente compra un biglietto (noto appunto come skipass) per usufruire degli impianti di risalita (seggiovie, skilift, ecc.) di una stazione sciistica o di un comprensorio, al fine di raggiungere le piste dove svolgere l’attività sciistica.
Se prima dell’introduzione del contratto di skipass la responsabilità del gestore era di tipo extracontrattuale ora invece è di tipo contrattuale e questo determina una serie di vantaggi per il danneggiato.
Nella responsabilità contrattuale, così come previsto dall’art.1218 del Codice civile, non spetta al danneggiato dimostrare il danno ed il nesso causale (deve solo dimostrare che l’incidente si sia verificato sulla pista), ma anzi spetta al proprietario dell’impianto dimostrare che l’incidente sia stato conseguente ad una causa a lui non imputabile, diversamente sarà tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento.
COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE SCIISTICO??
– CHIAMARE I SOCCORSI E ANDARE AL PRONTO SOCCORSO –
- RACCOGLIERE IL MATERIALE FOTOGRAFICO delle tracce e del luogo del sinistro è un elemento che può diventare determinante al fine di individuare le responsabilità del sinistro, così come la raccolta delle generalità di ulteriori utenti presenti in pista, per eventuali testimonianze. – Si consiglia anche di prendere nota delle condizioni ambientali presenti al momento del sinistro, come l’ora e le condizioni meteorologiche e delle caratteristiche del luogo dell’incidente, come l’esatta posizione in pista, la pendenza e la presenza di eventuali ostacoli ed indicazioni.
– Affidarsi a professionisti esperti in materia di risarcimento danni.