In caso di danni causati da un alunno a scuola, per superare la presunzione di responsabilità gravante sull’insegnante ex art. 2048 cod. civ., è necessario dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo, nonché la repentinità e imprevedibilità che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.
Il caso
Tribunale e Corte di Appello respingevano una domanda risarcitoria per responsabilità dell’insegnante, per danni inferti ad un alunno per sottrazione di sedia da parte di suoi compagni, mentre erano vigilati dal bidello.
La decisione
Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie (cfr. Cass. Civ. 16 febbraio 2015 n. 3081; Cass. Civ. 10 ottobre 2008 n. 24997).
L’insegnante, invece, con particolare riguardo alla prova liberatoria richiesta dall’art. 2048 cod. civ., deve dimostrare l’esercizio della vigilanza nella misura dovuta, nonché della imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, ma altresì abbia adottato almeno le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, perché, diversamente, non si può neppure invocare 1’imprevedibilità del fatto.
Ne deriva che questa imprevedibilità ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (cfr. Cass. Civ. 22 aprile 2009 n. 9542; Cass. Civ. 18 aprile 2001 n. 5668; Cass. Civ. 21 agosto 1997 n. 7821; Cass. Civ. 24 febbraio 1997 n. 1683; Cass. Civ. 22 gennaio 1990 n. 318).
Nel caso di specie, al Supremo Collegio non sfugge che, per poter ritenere raggiunta la prova liberatoria nei termini imposti dall’art. 2048 cod. civ., era necessario indagare sulle condizioni dell’affidamento dei discenti, impegnati peraltro in un’attività extracurricolare, alla sorveglianza dell’ausiliario, a partire dalla eventuale adibizione di questi anche ad altre incombenze.
La mancanza di una adeguata verifica in ordine all’approntamento, in via preventiva, di cautele idonee, secondo una valutazione ex ante, a scongiurare situazioni di pericolo, vulnera in maniera irredimibile la scelta decisoria adottata, tanto più che, a ben vedere, la caduta conseguente alla contesa di una sedia tra due ragazzini è accadimento la cui qualificazione in termini di repentinità, imprevedibilità ed evitabilità non appare del tutto scontata.
Ne scaturisce il seguente principio: in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità, ex art. 2048 cod. civ., che grava sull’insegnante, è necessario dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale causativa dell’evento e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità e imprevedibilità ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.
fonte: altalex